La normativa

• La legge dell’ 11.12.2012 n.220, che ha riformato la disciplina del condominio negli edifici, all’art.25 (che inserisce l’art.71bis, dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) stabilisce che per poter esercitare l’attività di AMMINISTRATORE PROFESSIONALE (o, comunque, non del proprio condominio) sono necessari i seguenti requisiti:

• Il regolamento del Ministero della Giustizia (D.M. n. 140/2014), individua sia i requisiti necessari per svolgere l’attività formativa (dei docenti/formatori e del responsabile scientifico dei corsi) che i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.